Dematerializzazione prescrizioni: anche la ricetta bianca diventa elettronica

Dal 1° maggio i farmaci di fascia C, cioè quelli non a carico del SSN, saranno prescritti in formato elettronico. L’emergenza Covid-19 ha contribuito a imprimere una forte accelerazione ai processi di digitalizzazione e semplificazione in molte strutture specialistiche e poliambulatori.

Dematerializzazione prescrizioni: anche la ricetta bianca diventa elettronica
ricetta bianca elettronica

Il decreto del 2 novembre 2011 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) che ha introdotto la de-materializzazione delle ricette mediche cartacee, dal 1° maggio 2021 è stato esteso anche alla prescrizione di farmaci non rimborsabili. Una novità che semplificherà il lavoro dei medici e la vita dei pazienti.

La procedura introdotta dal Mef è del tutto simile a quanto già avveniva per la ricetta dematerializzata a carico del SSN. Questa nuova ricetta elettronica “bianca” è infatti valida sia per le prescrizioni ripetibili sia per quelle non ripetibili e, anche in questo caso, è provvista di una numerazione univoca assegnata dal portale del Sistema di Accoglienza Centrale (SAC) oppure dal Sistema di accoglienza regionale o provinciale (SAR).

Dalla prescrizione all’invio dei dati alla farmacia

Le modalità di compilazione della ricetta da parte del Medico restano quindi le stesse previste dal Decreto 2 novembre 2011, anche se è cambia il nome del codice numerico: non più NRE (numero di ricetta elettronica), in uso per la ricetta rossa, ma NRBE (numero di ricetta bianca elettronica).

Il prescrittore dovrà inserire nel software gestionale sanitario il nome, cognome e codice fiscale del paziente, la corretta dicitura del farmaco, la data, e l’indicazione relativa all’eventuale “ripetibilità” (con o senza limitazioni).
Con l’invio, il sistema acquisirà i dati digitali. Il medico potrà quindi rilasciare al proprio assistito un promemoria cartaceo oppure trasmettergli la ricetta tramite e-mail o con messaggi su smartphone. La semplicità e automazione di questo processo dipende molto dalla qualità del software utilizzato.

Al paziente non resterà che recarsi in farmacia ad acquistare il prodotto indicando il NRBE oppure, dove esiste un servizio di consegna a domicilio, utile soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria, può semplicemente comunicare il NRBE alla farmacia e chiedere di ricevere il farmaco a casa.

Cosa non cambia rispetto al recente passato

Continua a non essere consentita la vendita on line di farmaci con prescrizione (vietata dalla legislazione vigente), così come restano vietate dal codice deontologico dei farmacisti le operazioni di accaparramento di ricette.
Nonostante fosse stata inizialmente inserita nella bozza del decreto, continua ad essere negata la possibilità che il medico, su delega del paziente, invii il promemoria direttamente alla farmacia indicatagli. Spetta al paziente relazionarsi col farmacista.

Questo comporta che le farmacie, non possono vendere a distanza farmaci per i quali è necessaria la prescrizione medica neanche sfruttando le agevolazioni derivanti dalla digitalizzazione della ricetta bianca.
Una volta erogata la prestazione, la farmacia invia i dati con le medesime modalità delle ricette a carico del Ssn, impostando la ricetta elettronica nello stato di “presa in carico” nel Sistema di accoglienza centrale (Sac) o nei Sistemi di accoglienza regionali (Sar).

L’importanza della tutela della privacy

Anche se sono state poste delle solide fondamenta sulla definizione del flusso di questa nuova procedura, restano alcuni aspetti da chiarire, ad esempio, per quanto riguarda la protezione dei dati.
Il decreto prevede, infatti, che i dati sulle prestazioni erogate dalle farmacie in base a ricette elettroniche siano comunicati all’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), al ministero della Salute e alle Regioni e, trattandosi di dati sensibili, devono essere pseudo-anonimizzati (trattati in modo da non essere più riferibili a persone specifiche).

Allo stesso modo devono passare da questo procedimento di pseudo anonimizzazione anche i dati che il MEF fornisce alle ASL di competenza
La norma rimanda la definizione delle modalità di tale comunicazione e le soluzioni di anonimizzazione a un successivo provvedimento, senza indicarne la tempistica, che sarà adottato dopo la loro valutazione da parte del Garante privacy.
Inoltre, perché il sistema possa funzionare al meglio, sarà necessario mettere a punto una serie di questioni tecniche, ad esempio per garantire l’integrazione tra la piattaforma nazionale e quelle regionali e tra queste piattaforme e i gestionali come CGM XMEDICAL.

prescrizione ricetta bianca elettronica

Work in progress

La Società Generale d’Informatica (Sogei) è al lavoro sulle specifiche tecniche, che dovranno essere condivise, e insieme alla Ragioneria generale dello Stato (RGS) e al ministero della Salute sta continuando gli incontri con le rappresentanze delle categorie coinvolte, dai farmacisti ai medici, ma anche con le Regioni.

Quando tutto andrà a regime, in particolare, il paziente potrà accedere al Sac o al Sar, mediante Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid) o Carta nazionale dei servizi (Cns), in un’area del portale www.sistemats.it, da dove potrà:

consultare le ricette elettroniche e i promemoria;
• effettuare il download di ricette e promemoria;
• richiedere l’utilizzo del promemoria dematerializzato selezionando la farmacia scelta.

Nel caso non si fosse forniti di Spid o Cns, si può anche accedere ad un’area del portale senza identificazione inserendo il numero della ricetta bianca elettronica (Nrbe), il codice fiscale e la data di scadenza della propria tessera sanitaria.

In entrambi i casi, se il paziente sceglie di utilizzare la ricetta il sistema invia una notifica alla farmacia prescelta e, nel caso in cui i farmaci siano disponibili ed erogabili, la farmacia accetta la richiesta provvedendo alla “presa in carico” e alla successiva erogazione dei farmaci. Il Sac (o il Sar) provvede a inviare una notifica all’utente che potrà così recarsi in farmacia per ritirare i farmaci.

Stupefacenti e galenici

Per alcuni farmaci la ripetibilità sarà consentita fino ad un massimo di dieci volte, per un tempo massimo di 6 mesi. Questa regola vale per gli stupefacenti, per i farmaci per il trattamento del dolore severo (TDL) e per gli antidepressivi.

Al netto di questa limitazione di buon senso, l’applicazione della ricetta bianca dematerializzata è quindi prevista anche per i farmaci industriali stupefacenti compresi nella “Tabella dei medicinali”, inclusi nella sezione B, nella sezione C (per esempio Fenobarbital) e nella sezione D (per esempio Delorazepam iniettabile), prescrivibili con ricetta non ripetibile (Rnr).
Stessa cosa per quelli con ricetta ripetibile Rr inclusi nella sezione E della tabella, come per esempio Lorazepam orale), nonché per i farmaci industriali impiegati nella terapia del dolore e prescrivibili con ricetta del Ssn, che possono essere prescritti con Rnr (per esempio Fentanil Citrato).

Restano invece esclusi dalla ricetta dematerializzata bianca i farmaci della sezione A della Tabella dei medicinali, privi di indicazione nella terapia del dolore (ad esempio il Nandrolone Decanoato IM): per questi ultimi, infatti, resta l’obbligo di usare del ricettario ministeriale a ricalco cartaceo.

Per quanto riguarda le preparazioni galeniche, infine, la dematerializzazione delle ricette per la prescrizione di farmaci non a carico del Ssn non si applica ai medicinali preparati in farmacia e, quindi, privi di Autorizzazione all’immissione in commercio (Aic).

a cura di Redazione CGM in collaborazione con Comunicazione Sanitaria
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Data: 21.07.2021
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