Con una media di 4 miliardi di ricerche l’anno, gli italiani sono al terzo posto della classifica degli utenti che si affidano ad Internet per informarsi su patologie, sintomi e trattamenti per specifiche condizioni di salute.
Sempre più digitali e alla ricerca di risposte per i dubbi e le paure sulla loro salute, i pazienti rischiano però di incappare nelle trappole della rete.
Di fronte a questo fenomeno, la cooperazione intellettuale tra specialisti è la scelta migliore per il medico che desidera far fronte alla crescente richiesta di informazioni rapide, efficienti ed altamente specializzate da parte dei suoi pazienti.
In particolare, la costituzione di uno studio medico associato o di una società tra professionisti (STP) consente di mettere a disposizione della clientela un’ampia offerta di servizi di consulenza, diagnosi e terapia medica messi in atto da professionisti in possesso di requisiti, conoscenze e capacità uniche e diversificate. Si tratta, inoltre, di un’interessante opportunità di business in grado di far crescere la notorietà dello studio, del poliambulatorio e dei singoli associati che vi afferiscono.
Adempimenti e vantaggi fiscali
Ma cosa si deve fare per costituire uno studio medico associato? E quali sono gli adempimenti ed i vantaggi fiscali? Quali differenze intercorrono fra studio medico associato e una STP?
Per la costituzione di un nuovo studio medico associato è necessaria la redazione di una scrittura privata con firma autenticata presso un notaio. All’interno del documento dovranno essere riportati:
• i dati anagrafici dei singoli associati;
• i contributi di ciascun associato e le relative garanzie;
• un regolamento interno con l’indicazione della ripartizione degli utili (o delle perdite) dello studio.
L’eventuale ingresso o uscita di un “socio” da uno studio associato è, generalmente, un evento privo di formalismi ed è lasciato al rapporto tra privati.
Inoltre, lo studio associato non ha alcun obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio al Registro delle imprese. Tuttavia, ai fini della sua validità, l’atto di costituzione del nuovo studio medico associato dovrà essere trasmesso all’Ordine dei Medici.
Lo studio associato, una volta costituito, necessiterà inoltre dell’apertura della Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate. Esclusivamente nel caso di apertura di uno studio di medicina generale non attrezzato per l’attività chirurgica, non è prevista la richiesta dell’autorizzazione sanitaria, così come stabilito dal Consiglio di Stato, sezione III°, con la sentenza n. 1382/2017.
Chi può farne parte? I requisiti
Per quanto attiene i requisiti dei singoli associati, è fondamentale che i professionisti:
• siano iscritti all’Ordine dei Medici;
• siano iscritti alla Cassa di previdenza dei medici (ENPAM);
• siano in possesso di una Partita IVA e che la loro posizione sia regolarizzata all’INAIL;
• abbiano attiva una casella di posta elettronica certificata (PEC);
• abbiano presentato al Comune di competenza la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
La gestione fiscale
Le norme per la determinazione del reddito dello studio associato sono contenute nell’articolo 54 del TUIR e nell’articolo 5 del DPR n. 917/86, in base ai quali viene stabilito che il reddito prodotto all’interno di uno studio associato non costituisce reddito di impresa ma è sempre da considerare quale reddito di lavoro autonomo. Ne consegue che i compensi per le prestazioni dello studio medico associato saranno percepiti dall’associazione e gli utili ascritti ai soci in proporzione alle singole quote di partecipazione agli utili, salvo diversa indicazione prevista dal regolamento del contratto (o atto costitutivo).
Gli studi professionali determinano autonomamente il proprio reddito: le ritenute Irpef subite dallo studio, vengono imputate agli associati in proporzione alla quota che questi hanno nella partecipazione agli utili prodotti. Al contempo, lo studio associato è ex lege, in base agli artt. 2 e 3 del D. Lgs 447/97, soggetto passivo d’imposta ed in quanto tale è tenuto alla liquidazione ed al versamento dell’Irap.
Non vi sono obblighi di redazione di bilanci né di un loro deposito al Registro delle imprese ma sarà, tuttavia, necessaria la consulenza contabile di un commercialista.
Quale forma giuridica usare?
Da un punto di vista giuridico, il singolo associato risponde della propria responsabilità professionale nei confronti del proprio paziente e la rappresentanza giuridica spetta esclusivamente agli associati che potranno esercitarla disgiuntamente.
La Società tra professionisti (STP), invece, è una formula associativa tra lavoratori appartenenti alle cosiddette professioni protette o riconosciute, ovvero tutelate da un ordine professionale, nel caso specifico l’Ordine dei Medici. La disciplina delle STP è regolata dall’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 nr. 183 e dal successivo decreto attuativo DM Giustizia nr. 34 del 08/02/2013.
Rispetto allo studio associato, la STP può assumere diverse forme giuridiche: si tratta spesso di una società a responsabilità limitata, può prevedere lo svolgimento di diverse attività professionali ed includere al suo interno, a differenza del rigido requisito degli associati visto in precedenza per gli studi associati, soci “non professionisti” (investitori o tecnici) a patto che i due terzi del capitale sociale e la maggioranza dei voti per le decisioni della società spettino ai soci professionisti. La STP, infine, necessita dell’iscrizione al Registro delle imprese e di dotazioni patrimoniali minime, sia in sede di costituzione sia durante la loro esistenza.
In tempi di sharing economy, l’idea dello studio associato porta con sé i vantaggi delle economie di scala e di una maggiore efficienza organizzativa. Citiamo alcuni vantaggi piuttosto evidenti: la riduzione dei costi fissi di gestione dello studio (affitto, mutuo, spese condominiali, utenze) e di investimento (arredi), l’equa ripartizione degli emolumenti di dipendenti e collaboratori dello studio, delle parcelle dei consulenti, nonché la possibilità di investire in attività di marketing comuni che permettano allo studio di aumentare la propria notorietà ed il proprio business attraverso, ad esempio, la realizzazione di un sito internet o iniziative pubblicitarie; ma anche centralizzare l’acquisto di beni strumentali (come un ecografo) o di un software gestionale in grado di ottimizzare gli appuntamenti, le cartelle cliniche e la contabilità dello studio (come CGM XMEDICAL).
In conclusione, lavorare come libero professionista comporta una serie di spese di avviamento e di gestione talvolta particolarmente gravose nel caso in cui si eserciti nel proprio studio privato. Costituire uno studio associato potrebbe essere un’opportunità per razionalizzare i costi fissi e variabili e per offrire un servizio di assistenza sanitaria più completo
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