L’esenzione per prestazioni sanitarie verso persone fisiche
Per il 2020, sono esentate dall’adempimento normativo della fattura elettronica gli operatori sanitari che erogano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche. In considerazione della particolare “natura” del documento fiscale, che contiene informazioni sullo stato di salute dei pazienti (i cosiddetti dati sensibili, per i quali va garantita la privacy), gli studi medici, i centri diagnostici e poliambulatori hanno potuto beneficiare di questa esenzione.
L’obbligo della fatturazione digitale permane invece per le operazioni che non hanno carattere sanitario come servizi di consulenza, le cessioni di beni o le attività di partecipazione a corsi di formazione ma anche le prestazioni di medicina del lavoro prestate ai dipendenti delle aziende (in questo caso la fattura è di tipo B2B e non contiene dati sensibili).
Privacy: le pronunce dell’Agenzia delle Entrate e del Garante
In materia di proroga del divieto di emissione di fatture elettroniche per la categoria degli operatori sanitari è di aiuto la circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 14 del 17 giugno 2019: contiene chiarimenti sulle modalità operative di emissione e gestione della fattura elettronica e, allo stesso tempo, sancisce il divieto di emissione in caso di prestazioni sanitarie anche per il 2020 per effetto del decreto fiscale collegato.
L’Agenzia delle Entrate ha rimarcato che gli operatori sanitari possono emettere fattura elettronica (e-fattura) mediante il Sistema di Interscambio Nazionale dell’Agenzia delle Entrate (SDI) con riferimento a prestazioni non sanitarie, ma solo nei casi in cui le stesse non contengono elementi in base ai quali diventa possibile desumere informazioni sullo stato di salute del paziente. Qualora, invece, sia possibile ottenere queste informazioni, si scivolerebbe in una lesione del diritto alla protezione dei dati personali, con conseguente violazione delle disposizioni di legge poste a garanzia della privacy (General data protection regulation, il regolamento dell’Unione europea 2016/679).
L’indirizzo dell’amministrazione finanziaria ricalca la pronuncia del Garante per la privacy, con provvedimento del 20 dicembre 2018: “In nessun caso” va emessa “fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema tessera sanitaria”.
Nella pronuncia, il Garante ha fatto riferimento alla circostanza che le fatture emesse dagli operatori sanitaria, nella parte relativa alla descrizione, possono contenere riferimenti a “informazioni specifiche sulle prestazioni eseguite riferibili anche a patologie”, così come indicazioni sul “percorso diagnostico neuropsichiatrico infantile per disturbo specifico dell’apprendimento” e ancora “una puntuale indicazione dei servizi prestati nell’ambito di un intervento chirurgico di asportazione di un organo, con indicazione della durata del ricovero e degli esami istologici”. Sono tutte informazioni “sensibili”.
Ecco, la ratio del divieto: la fatturazione elettronica, viene meno di fronte alla necessità di tutelare il diritto alla privacy. Per questo motivo, il Garante ha invitato l’Agenzia delle Entrate a dare “idonee istruzioni a soggetti che erogano prestazioni sanitarie”. E così è stato.
Il divieto di fatturazione elettronica sul piano oggettivo
Il divieto è affermato tanto sul piano oggettivo, quanto su quello soggettivo. Sul piano oggettivo, il divieto riguarda tutte le fatture sanitarie, quelle di visite specialistiche, quelle per analisi, che vengono erogate nei confronti delle persone fisiche. Qualora si tratti di spese “miste”, vale a dire sia sanitarie che non, sono da trasmettere al sistema Ts con la tipologia “altre spese” se non distinguibili fra loro, ovvero comunicate separatamente in caso contrario.
Per le spese non sanitarie, come ad esempio quelle che si riferiscono al vitto durante il periodo di ricovero, quando contengono elementi dai quali è comunque possibile ricavare informazioni sullo stato di salute del paziente, il divieto resta.
Queste operazioni vanno fatturate in formato analogico oppure con formato elettronico, ma senza utilizzare come canale di invio SDI, a prescindere dal soggetto che le eroga (non rileva, quindi, il fatto che si tratti di persona fisica o società), sia dall’invio o meno dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Al sistema Ts compete la messa a disposizione dell’Agenzia delle entrate dei dati fiscali delle fatture ricevute dagli operatori sanitari, con esclusione della descrizione e del codice fiscale del cliente.
Infine, le prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, non vanno documentate mediante la fattura elettronica tramite SDI, né tanto meno vanno comunicate tramite esterometro, essendo necessario garantire la protezione dei dati sensibili.
Il divieto di fatturazione elettronica sul piano soggettivo
Sul piano soggettivo, il divieto riguarda le seguenti categorie: aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture autorizzate all’erogazione dei servizi sanitari. E ancora: farmacie pubbliche, private e parafarmacie; medici e odontoiatri; iscritti all’Albo degli psicologi (Legge n. 56/89); iscritti all’Albo degli infermieri (DM n. 739/94); iscritti all’Albo delle ostetriche/i (DM n. 740/94); iscritti all’Albo dei tecnici sanitari di radiologia medica (DM n. 746/94); ottici con comunicazione al Ministero della salute (artt. 11, co . 7 e 13, D.Lgs. n. 46/97) e, infine, iscritti all’Albo dei veterinari. Si tratta di operatori che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
Altre esenzioni dall’obbligo di fatturazione elettronica
Sono esentati dall’emissione della fattura elettronica, i fisioterapisti, i logopedisti e i podologi. A fugare ogni dubbio, è stata la pronuncia dell’Agenzia delle Entrate attraverso una Faq. Diverso è il caso del fisioterapista che collabora con una squadra di basket, calcio o volley: la fattura elettronica va fatta con riferimento alle prestazioni eseguite in favore di tutta la squadra.Da considerare, infine, il caso che si riferisce alle situazioni in cui è il paziente a chiedere una copia degli esami su formato digitale: la fattura elettronica va fatta oppure no? La risposta è affermativa perché non si tratta di prestazione sanitaria.
Le partite Iva e le organizzazioni private
L’obbligo di emettere fatture elettroniche riguarda le partite Iva e le organizzazioni private per prestazioni di medicina del lavoro, perizie, idoneità sportive, oppure per la dismissione di macchinari usati o nei casi di rimborsi assicurativi e di prestazioni erogate in regime SSN. L’obbligo resta valido per gli enti pubblici, relativamente alle prestazioni erogate in regime SSN.
L’obbligo di conservazione delle fatture elettroniche
Nei casi in cui vi è l’obbligo di emissione delle fatture elettroniche, è necessario convertirle in XML e inviarle al destinatario tramite il Sistema di Interscambio Nazionale dell’Agenzia delle Entrate (SDI).
Una volta inviate, sussiste l’obbligo della conservazione sostitutiva della fattura, una procedura introdotta per garantisce la validità legale dei documenti informatici: in Italia è obbligatoria per 10 anni, allo scopo di consentire lo svolgimento di controlli incrociati ai fini del contrasto all’evasione fiscale.
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