Legge di Bilancio 2020: cosa cambia per le aziende del settore sanitario?
La Legge di Bilancio approvata dalla Camera il 23 dicembre 2019 comprende una serie di misure per la sanità. Come si legge nel testo della Legge dal comma 81 al comma 84, sono previste diversi investimenti in edilizia sanitaria ed ammodernamento tecnologico in ambito pubblico. In particolare, il fondo previsto dall’articolo 20 della Legge Finanziaria 67/88 subirà un incremento di 2 miliardi, passando pertanto da 20 a 30 miliardi, utilizzabili fino all’anno 2032.
Ma anche per le aziende sanitarie che operano privatamente vi sono delle novità.
Con l’entrata in vigore dell’ultima Legge finanziaria è stato esteso anche per l’anno in corso l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per tutti i soggetti che sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera Sanitaria.
La trasmissione dei dati al Sistema è indispensabile, al fine di permettere all’Agenzia delle Entrate di predisporre per ciascun contribuente i modelli 730 e Unico nelle varianti “precompilate”.
I soggetti coinvolti in questa procedura sono:
- le ASL;
- le aziende sanitarie private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale;
- le imprese del settore sanitario accreditate presso le singole Regioni.
Tra le aziende private figurano:
- farmacie,
- parafarmacie,
- case di cura,
- presidi di branca specialistica,
- istituti di ricovero,
- i singoli iscritti agli albi professionali (medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, infermieri, ostetriche).
I soggetti che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria relativamente a prestazioni sanitarie erogate nei confronti di persone fisiche sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica. Al contrario, l’obbligo di emissione del documento fiscale digitalizzato rimane invariato qualora – sempre con riferimento a prestazioni sanitarie erogate nei confronti di persone fisiche – i soggetti non siano tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
Il caso delle fatture “miste”
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre dato indicazioni per ciò che concerne le fatture miste, ovvero quelle che contengono dati relativi a prestazioni sanitarie e prestazioni non sanitarie. In quel caso, le opzioni saranno due:
- qualora non sia possibile suddividere gli importi relativi a prestazioni sanitarie e quelli relativi alle prestazioni non sanitarie, sarà necessario trasmettere l’intero importo al Sistema TS utilizzando il codice AA (Altre Spese);
- se invece è possibile suddividere le spese sanitarie da quelle relative a prestazioni di indole non sanitaria, sarà necessario indicare con le spese sanitarie utilizzando le consuete tipologie già indicate dai decreti ministeriali disciplinanti la trasmissione al Sistema TS, e le spese non sanitarie come sopra, ovvero utilizzando il codice Altre Spese (AA).
Raccolta e archiviazione dei dati
I soggetti tenuti all’invio dei dati tramite il Sistema Tessera Sanitaria (utile come già detto alla redazione dei cosiddetti “precompilati”), hanno facoltà di provvedere alla memorizzazione elettronica di tutti i dati relativi alle prestazioni su base giornaliera, proprio in virtù dell’esigenza di comunicare con il Sistema TS.
Naturalmente, i dati raccolti potranno essere utilizzati solamente per i fini sopra descritti, cioè in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria complessiva.
I sistemi di privacy imposti dal nuovo disciplinare europeo GDPR offrono in tal senso le più ampie garanzie di riservatezza.
Scontrino elettronico, misura confermata
Per quanto riguarda l’erogazione di prestazioni sanitarie, rimane confermato l’obbligo di emissione del documento commerciale o scontrino elettronico.
A partire dal 1° luglio 2020 le strutture sanitarie dovranno dotarsi di un registratore di cassa telematico capace di emettere un documento commerciale contenente il codice fiscale del paziente; questa nuova cassa digitalizzata sarà connessa ad Internet (tramite cavo o wi-fi), in modo che tutti i dati delle singole operazioni vengano trasmessi quotidianamente al Sistema Tessera Sanitaria.
Qualora la struttura sanitaria operi in regime totalmente privato e non sia invece connessa con il Sistema Tessera Sanitaria, sarà comunque necessario emettere un documento commerciale, come già accennato sopra, indicante i dati completi del paziente, nonché l’eventuale metodo di pagamento (che dovrà essere tracciabile, come sarà illustrato nei paragrafi sottostanti).
Obbligo di installazione del POS
Per concludere la carrellata degli adempimenti in materia fiscale a carico delle imprese operanti nel settore sanitario, non possiamo non menzionare l’obbligo di installazione di un lettore di carte di pagamento “Point of Sale” (POS).
Come conseguenza di quest’obbligo di legge, è altresì obbligatorio accettare i pagamenti con carta di debito e credito, cosicché il paziente possa ottemperare alla normativa in merito alla tracciabilità del pagamento effettuato ai fini dell’eventuale detrazione IRPEF del 19%.
È importante sottolineare che qualora ci si rifiuti di accettare il pagamento telematico, si potrà incorrere in una sanzione di 30 euro ai quali va ad aggiungersi il 4% del totale dello scontrino emesso. Il paziente che desideri pagare con bonifico bancario o assegno potrà ovviamente usufruire della tracciabilità del pagamento senza dover ricorrere al POS.
Cosa cambia per i cittadini-pazienti
Con l’approvazione del Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 sono state introdotte due grandi novità con le quali gli italiani dovranno acquisire familiarità sono:
- obbligo di tracciabilità dei pagamenti per le spese sanitarie;
- nuovi limiti di reddito per chi intenda usufruire della detrazione Irpef del 19%.
Dal punto di vista dei cittadini, la prima novità introdotta dalla recente manovra finanziaria, riguarda l’obbligo di tracciabilità dei pagamenti relativamente alle spese sanitarie per le quali si intenda usufruire della detrazione Irpef del 19%.
Niente paura: questo non significa che non sarà più possibile acquistare una semplice confezione di analgesici in contanti.
L’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, infatti, non si applica a medicinali e dispositivi medici, ma solamente alle prestazioni mediche ambulatoriali.
Saranno quindi le prestazioni sanitarie ad entrare a far parte di quegli oneri per i quali è obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti.
Il centro medico, che sia pubblico oppure privato convenzionato, potrà ricevere i pagamenti sia in contanti che tramite metodi di pagamento tracciabili, a discrezione dal paziente stesso.
Diverso è invece il caso della struttura sanitaria privata non accreditata (come un poliambulatorio privato) o di una prestazione richiesta in regime di “solvenza” (ad esempio un esame di diagnostica per immagini effettuato privatamente): in questi casi il paziente che intenda usufruire della detraibilità Irpef del 19% dovrà ricorrere ad un metodo di pagamento tracciabile.
Compito delle strutture è quindi quello di dotarsi di una serie di strumenti per favorire questo tipo di scelta del paziente.
Cosa si intende per metodo di pagamento tracciabile?
I metodi di pagamento tracciabili sono tutti quelli che non prevedono l’uso di contanti, e quindi:
- carte di debito o prepagate
- carte di credito
- bancomat
- assegni bancari e circolari
- bonifico bancario
- bollettino postale
Il documento commerciale: cosa aspettarsi
Qualora si presenti presso la struttura sanitaria privata o non convenzionata un cittadino interessato alla detraibilità della sua spesa, sarà necessario mettere a sua disposizione le opzioni di pagamento necessarie per la tracciabilità.
In questo caso, è fondamentale indicare chiaramente, sul documento commerciale – scontrino o ricevuta fiscale – la cifra ricevuta e la modalità di pagamento tracciabile prescelta dal paziente. In caso contrario, il documento non sarà valido ai fini della detraibilità del 19%.
Prestazioni sanitarie detraibili anche se erogate in regime privato
Riportiamo di seguito l’elenco delle spese sanitarie detraibili e le modalità di pagamento che la struttura sanitaria sarà tenuta a mettere a disposizione per garantire al paziente di poter usufruire delle detrazioni:
- farmaci: metodo di pagamento tracciabile ma anche denaro contante;
- dispositivi medici (prodotti ortopedici e sanitari, occhiali da vista, ausili per disabili, per anziani, ecc): sia in contanti che pagamenti tracciabili;
- esami del sangue presso centri diagnostici privati: solo tracciabile;
- visite mediche presso strutture pubbliche: contanti o metodo di pagamento tracciabile;
- visite mediche presso strutture private convenzionate con il SSN: contanti o metodo di pagamento tracciabile;
- visite mediche, esami, ricoveri o interventi presso strutture private non convenzionate con il SSN: esclusivamente tracciabile;
- visite mediche presso specialisti privati: tracciabilità del pagamento obbligatoria.
Come tenere traccia delle spese mediche
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